Descrizione
L'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è riferito alle emissioni prodotte dagli impianti e dalle attività definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3 ed elencati alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del medesimo decreto.
Chi vuole ottenere l'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera deve presentare domanda come previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 2 e com. 3.
La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.
Una volta ottenuta l'autorizzazione, per l'avvio dell'operatività dell'impianto il gestore deve gestire, in coordinamento con gli enti preposti al controllo, due fasi la messa in esercizio e la la messa a regime.
Approfondimenti
1 - Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitinto lavanderie a ciclo chiuso
2 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno
3 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno
4 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno
5 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno:
a) operazioni di produzione di manufatti in gomma ed altri elastomeri
b) operazioni di trasformazione di materie plastiche.
6 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno
7 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno
8 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
9 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno
10 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno
11 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno
12 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno nel caso di utilizzo di solventi alogenati con indicazione di pericolo H351, 2 tonnellate/anno altrimenti
13 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti
14 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno
15 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno
16 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno
17 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno
18 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
19 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione
20 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
21 - Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno
22 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
23 - Attività di betonaggio e/o di produzione di conglomerati cementizi con consumo di cemento non superiore a 540 t/anno
24 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 onnellate/anno
25 - A Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno
26 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno
27 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 220 tonnellate/anno
28 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno
29 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno
30 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche
31 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno
32 - Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno e attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche
33 - Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno
34 - Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio
35 - Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno
36 - Elettroerosione
37 - Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10MW
38 - Gruppi elettrogeni o motori di emergenza
39 - Linee di trattamento fanghi collocate all’interno di impianti di depurazione acque reflue con capacità di progetto inferiore ai 100.000 ab. eq.
40 - Attività di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole
Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).
Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato
La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):
- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
- se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.