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Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti)

Descrizione

Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti)

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3 (come chiarito dalla Circolare regionale 05/08/2013, n. 19) dà la possibilità di non aderire all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) se l'attività è soggetta unicamente a:

Chi vuole svolgere le attività elencate deve presentare una comunicazione come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa al SUAP come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59. Sarà il SUAP a trasmettere la documentazione all'autorità competente e ai soggetti competenti.

Per ulteriori informazioni riguardanti l'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera, consulta l'apposita guida al procedimento.

Approfondimenti

Domanda di rilascio di un nuovo titolo abilitativo

Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA. È sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art 3, com. 3).

Domanda di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo già rilasciato

La Circolare regionale 05/08/2013, n. 19 e la Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiariscono che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente): 

  • se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera e al possesso ad altri titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA, mentre per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio chiedere il rilascio dell'AUA
  • se l'attività svolta è soggetta esclusivamente al possesso dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.
  • se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è sempre facoltà del gestore chiedere il rilascio dell'AUA.

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