Descrizione
Un impianto di distribuzione carburante stradale o autostradale è un complesso commerciale unitario. È costituito da:
- una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione
- i relativi serbatoi
- i servizi e le attività economiche accessorie e integrative.
Approfondimenti
La Legge 04/08/2017, n. 124 prevede l’introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale, a cui i titolari dell’autorizzazione o concessione hanno l'obbligo di iscriversi entro il 24 agosto 2018.
L'iscrizione avviene tramite apposita piattaforma informatica. La pratica e i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MiSE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:
Per gli scarichi idrici
Relativamente allo scarico in fognatura:
- per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dal Regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
- per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
- per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).
Per il rischio incendio
Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.
Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare l'apposito dizionario.
A ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio i nuovi impianti, gli impianti potenziati con i prodotti metano e GPL e gli i impianti sottoposti a ristrutturazione totale (sia pubblici che privati) devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione o concessione, da un'apposita commissione alla presenza del richiedente o di un suo delegato.
La commissione deve accertare la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate e la conformità dell’impianto.
In attesa del collaudo, il SUAP può autorizzare l’esercizio provvisorio dell'impianto per un periodo non superiore a 180 giorni prorogabili (Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 94 e Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657).
Gli impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico e privato sono sottoposti a verifiche di idoneità tecnica al momento del collaudo ed entro 15 anni dalla precedente verifica in modo da garantire costantemente la sicurezza sanitaria e ambientale (Decreto legislativo 11/02/1998, n. 32, art. 1, com. 5).
A tal fine, il SUAP chiede al titolare dell'impianto la documentazione elencata al Punto 2 dell’Allegato A del Decreto del Dirigente dell'unità organizzativa 06/07/2017, n. 8143.
La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta.